Lo Stato civile rappresenta la fonte seriale più utile alle ricerche genealogiche dalla prima metà dell’800 in poi.

Stato civile Napoleonico (SCN)

Fu introdotto in Italia a partire dal 1806, a seguito dell’annessione di molte regioni all’Impero francese e dell’introduzione del Codice civile, e rimase in vigore fino al 1815. La tenuta dello Stato civile da parte dei comuni dell’epoca ha prodotto una serie di registri di atti di nascita, di matrimonio e di morte, il cui doppio originale, dopo varie vicende, a seconda dei luoghi e dei tempi, è confluito in genere presso gli Archivi di Stato delle rispettive province. Spesso, accanto ai registri sono presenti numerosi allegati o processetti matrimoniali che riportano informazioni interessanti e non reperibili altrove, come la paternità e la maternità o il consenso al matrimonio dei contraenti, permettendo di risalire alle generazioni precedenti vissute nella seconda metà o alla fine del Settecento.

Stato civile della Restaurazione (SCR)

Dopo la caduta dell’Impero napoleonico, il sistema di registrazioni dello Stato civile impiantato sul modello francese fu abolito in quasi tutti gli Stati restaurati. Esso fu mantenuto solo nel Regno delle Due Sicilie, corrispondente all’incirca all’attuale Italia Meridionale, e nel Ducato di Modena e Reggio. In Sicilia, esso fu introdotto nel 1820.

Nel Granducato di Toscana fu realizzato, invece, un sistema misto: con il motuproprio del 18 giugno 1817 fu istituito l’Ufficio dello Stato civile, un organo centrale dipendente dalla Segreteria del regio diritto con compiti di coordinamento e vigilanza sull’operato dei parroci e dei cancellieri in materia di Stato civile e di gestione dei relativi documenti nel territorio dell’intero Granducato di Toscana. Una copia dei registri compilati dai parroci doveva essere inviato a Firenze presso l’Ufficio dello Stato civile. Dopo l’Unità d’Italia, l’intero archivio di questo Ufficio confluì nell’Archivio di Stato di Firenze.

Sistema simile fu introdotto nel Regno di Sardegna a partire dal 1837 con l’introduzione del Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo Stato civile annesso alla lettera patente del 20 giugno.

Gran parte di questa documentazione, per sollecitazione di una circolare del procuratore del Re del 19 maggio 1873 e come stabilito dall’art. 20 del Regio Decreto 27 maggio 1875, n. 2252 che stabilisce le regole per l’ordinamento generale degli Archivi di Stato, è stata versata, dopo l’Unità d’Italia, negli Archivi di Stato.

Lo Stato civile italiano (SCI)

Lo Stato civile italiano, istituito con R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, è in vigore dal 1° gennaio 1866, presso tutti i comuni italiani e prevede la produzione dei registri degli atti di nascita, di cittadinanza, di pubblicazioni di matrimonio, di matrimonio e di morte, sempre redatti in doppio originale, uno dei quali rimane presso il comune stesso, mentre il secondo era inviato, fino al 2001, al Tribunale competente per territorio e successivamente all’Archivio di Stato per la conservazione permanente.

Le registrazioni si riferiscono a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso o fede religiosa, per cui sono più esaurienti della documentazione militare, che riguarda solo i cittadini di sesso maschile, e dei registri parrocchiali, che escludono gli atei, i non battezzati e quanti professano altre confessioni religiose.

I registri sono corredati da indici alfabetici annuali e/o decennali che consentono una più rapida ricerca dei singoli atti.

A partire dal 1875 i nuovi modelli dei registri prevedono una prima e una seconda parte. In quest’ultima sono riportati i cosiddetti Atti diversi: cioè gli atti di Stato civile concernenti cittadini italiani residenti in un determinato comune effettuati in altri comuni o di fronte ad altre autorità, essenzialmente trascrizioni di sentenze del Tribunale e atti di Stato civile compilati all’estero.

La sottoserie degli Allegati contiene, invece, documenti originali come certificati medici relativi alla nascita o alla morte, nonché una molteplicità di atti relativi alle trascrizioni e alle annotazioni riportate sui registri di Stato civile. Questi Allegati sono in originale unico conservato soltanto presso i Tribunali e anch’essi, come il secondo originale di tutti gli altri registri di Stato civile, confluiscono negli Archivi di Stato.

Tra i documenti che gli sposi dovevano presentare per effettuare la promessa di matrimonio è possibile trovare 1) gli estratti di nascita degli sposi; 2) il consenso dei rispettivi genitori dei medesimi, se viventi altrimenti gli estratti dei relativi certificati di morte 3) l’attestato del domicilio e stato libero degli sposi; 4) il certificato della notificazione seguito nei domicili degli sposi.

Fino al 2001, in applicazione del primo libro del Codice civile (r.d. 12 dicembre 1938 n. 1852) , la materia dello Stato civile era regolata nell’ordinamento giuridico italiano dal Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 “Ordinamento dello Stato civile” e la vigilanza sull’applicazione di queste norme era di competenza dell’autorità giudiziaria territorialmente competente.

A seguito del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile entrato in vigore il 1° aprile 2001 la vigilanza è stata devoluta alle Prefetture, così come presso di esse da allora sono destinati a confluire i secondi originali dei registri.